LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1
RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993
Art. 10
Organi delle Comunità montane
1. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
2. Un revisore dei conti adempie alle funzioni di revisione economico - finanziaria.