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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 11
Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio della Comunità è formato da consiglieri dei Comuni da cui essa è costituita e la sua composizione è stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza, che deve essere emanazione diretta della stessa, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
b) elezione con criteri di proporzionalità dei rappresentanti dei Consigli comunali.
2. Lo statuto stabilisce la composizione del Consiglio conformandosi ai principi di buon andamento e funzionalità e di contenimento del numero dei suoi componenti, che deve tendere ad essere analogo al numero di consiglieri assegnati ad un Comune che ha la stessa popolazione della Comunità montana. Lo statuto, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la rappresentatività di ciascun Consiglio comunale.
3. Lo statuto della Comunità montana della quale fanno parte non più di tre Comuni può prevedere, in deroga a quanto stabilito nei precedenti commi, che il Consiglio sia composto da tutti i consiglieri comunali. La stessa facoltà spetta nei casi in cui, per la composizione della Giunta, lo statuto si sia uniformato a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13.
4. Lo statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.
5. Lo statuto stabilisce inoltre se il Consiglio debba articolarsi in commissioni e gruppi politici, determinandone il numero, la composizione, i modi della loro costituzione e le funzioni.

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