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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 12
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo della Comunità.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo statuto dell'Ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio - economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;
c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
d) lo stato giuridico del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
g) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di pubblici servizi; partecipazione della Comunità montana a società di capitali; affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Comunità montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nei casi in cui la competenza del Consiglio sia prevista dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da atti generali del Consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del comma 3 dell' art. 16.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d' urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

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