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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 13
Composizione della Giunta
1. La composizione della Giunta è stabilita dallo statuto, in conformità alle seguenti opzioni alternative:
a) la Giunta è composta dal Sindaco di ciascun Comune o da un membro di ciascuna Giunta comunale delegato dal Sindaco. In tal caso lo statuto stabilisce pure le modalità di elezione del Presidente e di insediamento della Giunta. Il Presidente può essere scelto anche fra membri del Consiglio o fra cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità;
b) la Giunta è composta dal Presidente e da un numero pari di assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla composizione del Consiglio. Lo statuto può altresì prevedere l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.
2. In previsione della trasformazione della Comunità montana in Unione di Comuni, ai sensi del comma 8 dell' art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, lo statuto, di norma, conforma la composizione della Giunta a quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.

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