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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 15
Elezione del Presidente e della Giunta
1. Salvo quanto previsto dallo statuto in conformità alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio, nei modi e nelle forme previste dallo statuto, in conformità a quanto stabilito dall' art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
2. L'elezione è effettuata nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date. Scaduto questo termine, i Consigli che, nonostante diffida della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi due mesi, sono sciolti.
3. l'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno in terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
4. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto.
5. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.
6. Le adunanze di cui ai commi 4 e 5 sono presiedute dal consigliere più anziano secondo l'età.
7. Le deliberazioni di nomina del Presidente e della Giunta, conformemente a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 34 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, diventano esecutive se entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

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