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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 16
Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della Comunità montana.
3. Nel caso in cui il Consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lettera 1) del comma 2 dell'art. 12, vi provvede il Presidente nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione del Consiglio che deve essere all'uopo consultato e informato dei provvedimenti assunti nella prima seduta utile. Nel caso in cui neppure il Presidente provveda, l'organo regionale di controllo, in analogia con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, adotta i provvedimenti sostitutivi nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni.

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