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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 17
Rapporto di fiducia
1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonchè la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dalla carica per altra causa.
2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
3. Nel caso che la Giunta sia costituita nel modo stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, le situazioni che presuppongono cessazione del rapporto di fiducia tra Consiglio e Giunta sono esaminate dai Consigli comunali, che, fuori dei casi previsti dall'art. 37 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, possono revocare e sostituire la propria delegazione nel Consiglio della Comunità montana.

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