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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 18
Durata in carica del Consiglio
1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e comunque esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art. 11 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni.
3. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dalla cessazione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.
4. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 2 e 3 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.

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