LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1
RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993
Art. 21
Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità montane
1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Comunità montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 .