LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1
RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993
Art. 23
Partecipazione
1. Le Comunità montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione dei piani, anche sulla base di ciascun Comune che fa parte della Comunità montana. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo statuto.