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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 25
Piano pluriennale di sviluppo socio - economico
1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico, che ha durata quinquennale e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico si basa sulle indicazioni, le norme e gli obiettivi di sviluppo delineati nel piano territoriale di coordinamento ed è costituito:
a) dal quadro di riferimento, che contiene l'analisi degli elementi di specificità dell'area montana;
b) dal piano pluriennale delle opere e degli interventi, che individua e illustra i progetti di scala sovracomunale proprietari per lo sviluppo dell'area.
3. Ai fini dell'individuazione delle opere e degli interventi prioritari da inserire nel piano pluriennale sono attivate modalità di valutazione dei differenti progetti, esercitate in collaborazione tra le Comunità montana e la Provincia.
4. Con legge regionale possono essere affidate alle Comunità montane specifiche funzioni in materia di elaborazioni dei piani di settore, che rappresentano specificazione ed approfondimento dei piani settoriali di scala regionale ovvero provinciale.

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