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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 28
Conferenza delle Comunità montane
1. La Giunta regionale, tramite il competente Assessore, convoca almeno due volte all'anno la Conferenza delle Comunità montane costituita dai rispettivi Presidenti o loro delegati. Le riunioni sono finalizzate a determinare linee di indirizzo per il coordinamento della politica regionale per la montagna e a valutare il concorso delle Comunità montane alla programmazione regionale e provinciale.

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