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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 4
Funzioni
1. Le Comunità montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della difesa del suolo.
3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.
4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzioni con la Provincia stessa.

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