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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 40
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Le Comunità, con il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, stabiliscono la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, disciplinano l'organizzazione dei servizi e degli uffici in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'Ente e gli stessi.
2. Spetta ai dirigenti la direzione dei servizi e degli uffici secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti, i quali si devono uniformare al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi della Comunità montana. Ai dirigenti spettano, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d' appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. Lo statuto può prevedere, determinando puntualmente le fattispecie, che per ragioni particolari e in casi rigorosamente limitati, la copertura dei posti di responsabile di servizio o di ufficio, di altre qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire, con provvedimento motivato, mediante contratto a tempo determinato o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto. Il rinnovo degli incarichi, allo loro scadenza, è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonchè al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti dal dirigente medesimo. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell' incarico.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
8. La responsabilità, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, la destinazione d' ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
9. Le Comunità montane istituiscono una commissione di disciplina, presieduta dal Presidente o da un suo delegato e composta dal segretario e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

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