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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 42
Responsabilità del Segretario della Comunità montana e dei funzionari responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonchè del Segretario sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui la Comunità montana non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alla sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Il Segretario è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1 unitamente al funzionario preposto.

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