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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 43
Mobilità e trasferimento del personale
1. Per l'esercizio delle funzioni o la gestione dei servizi attribuiti o delegati le Comunità montane, di norma. provvedono mediante l'utilizzazione di personale trasferito o comandato dagli enti ai quali funzioni e servizi appartenevano. In ogni caso il personale ad essi adibito deve essere posto alle dipendenze funzionali delle Comunità montane.
2. Quando l'esercizio delle funzioni o la gestione dei servizi viene attribuito o delegato dai Comuni, questi e le Comunità montane devono provvedere ad adeguare le rispettive piante organiche, tenuto conto della migliore organizzazione delle funzioni e dei servizi che il nuovo livello in cui essi vengono organizzati consente di realizzare. Comuni e Comunità montane predispongono a tal fine, d' intesa tra loro, un piano di ristrutturazione e di adeguamento delle rispettive piante organiche, il quale, a norma dell'art. 33 costituisce condizione per l'erogazione dei contributi ivi previsti.

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