LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1
RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993
Art. 45
Collaborazione dei servizi regionali
1. Per la predisposizione dello statuto, dei regolamenti e per le attività di costituzione del nuovo ordinamento le Comunità montane possono richiedere la collaborazione dei servizi regionali.