LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1
RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993
Art. 46
Prima seduta del Consiglio provvisorio
1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunità montana è convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.