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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 47
Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento
1. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'approvazione degli statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana, nella seduta di insediamento:
a) nomina un' apposita commissione per la redazione dello statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione, della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonchè le procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto;
b) nomina il Presidente e un organo esecutivo provvisori.
2. La commissione per lo statuto è eletta a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza convocazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa convocazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.
3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomima del Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consiglieri che, nonostante diffida, persistano a non adempiere nei successivi due mesi, sono sciolti.

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