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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 5
Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali
1. Le funzioni ed i servizi che i Comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno o dalle Comunità montane, di cui i Comuni montani sono membri. In caso di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una Comunità montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi è comunque affidato alla stessa Comunità montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti consorzi.
2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità montana.
3. Nel caso di gestione dei servizi e delle funzioni di livello provinciale o di vaste aree intercomunali, che superino gli ambiti territoriali della Comunità montana, questa, con il suo consenso, può essere delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a consorzi fra Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, assorbendo le quote di partecipazione di ogni singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunità montana è in tal caso membro dell'assemblea del consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25.
4. La Comunità montana non può aderire a un consorzio del quale facciano parte Comuni che costituiscono la Comunità montana stessa, salvo che per la gestione dei parchi. In tal caso, quando l'ambito territoriale del parco coincide in tutto o in parte con quello della Comunità montana, d' intesa tra la Provincia e tutti gli enti interessati, la gestione del parco può essere delegata alla Comunità montana.

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