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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 7
Costituzione delle Comunità montane e definizione dei rapporti patrimoniali
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all' art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i Comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta d' insediamento. Dalla data del decreto decorre la costituzione della Comunità montana.
2. Qualora gli ambiti territoriali di cui all'art. 6 non coincidono con gli ambiti territoriali delle Comunità montane costituite ai sensi dell'art. 1 della LR 17 agosto 1973, n. 30, e si determinino come conseguenza variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.

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