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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 8
Unione di Comuni montani
1. La fusione di tutti o parte dei Comuni, di cui all' art. 1, si realizza favorendo l'Unione dei Comuni montani contermini, appartenenti alla stessa provincia, ferma restando la promozione in generale di tali forme associative ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. Le Unioni di Comuni possono costituirsi fra tutti o parte dei Comuni membri di una Comunità montana. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, la Comunità montana può essere trasformata in Unione di Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione.
2. In tutti i casi in cui la costituzione dell'Unione dia deliberata da Comuni che non fanno parte di una stessa Comunità montana, ovvero da Comuni montani e da Comuni contermini non montani, si procede con legge regionale alla modifica degli ambiti territoriali comunitari, frazionando o accorpando gli ambiti territoriali preesistenti, ovvero includendo nuovi Comuni ai sensi del comma 3 dell' art. 298 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno.
3. L'Unione di Comuni costituita per trasformazione della Comunità montana, oltre all'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le funzioni che a qualsiasi titolo spettano alle Comunità montane.
4. La trasformazione della Comunità montana in Unione di Comuni di Comuni non priva quest' ultima dei benefici e degli interventi speciali stabiliti per le Comunità montane e per la montagna.
5. Ai sensi della presente legge la Regione eroga contributi alle Unioni di Comuni costituite ai sensi del presente articolo.
6. In caso di trasformazione di una Comunità montana in Unione di Comuni le deliberazioni dei singoli Consigli comunali concernenti l'approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Unione sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che con proprio decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della Comunità montana in Unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.

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