Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Titolo II
ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE
Art. 10
Organi delle Comunità montane
1. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
2. Un revisore dei conti adempie alle funzioni di revisione economico - finanziaria.
Art. 11
Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio della Comunità è formato da consiglieri dei Comuni da cui essa è costituita e la sua composizione è stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza, che deve essere emanazione diretta della stessa, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
b) elezione con criteri di proporzionalità dei rappresentanti dei Consigli comunali.
2. Lo statuto stabilisce la composizione del Consiglio conformandosi ai principi di buon andamento e funzionalità e di contenimento del numero dei suoi componenti, che deve tendere ad essere analogo al numero di consiglieri assegnati ad un Comune che ha la stessa popolazione della Comunità montana. Lo statuto, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la rappresentatività di ciascun Consiglio comunale.
3. Lo statuto della Comunità montana della quale fanno parte non più di tre Comuni può prevedere, in deroga a quanto stabilito nei precedenti commi, che il Consiglio sia composto da tutti i consiglieri comunali. La stessa facoltà spetta nei casi in cui, per la composizione della Giunta, lo statuto si sia uniformato a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13.
4. Lo statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.
5. Lo statuto stabilisce inoltre se il Consiglio debba articolarsi in commissioni e gruppi politici, determinandone il numero, la composizione, i modi della loro costituzione e le funzioni.
Art. 12
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo della Comunità.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo statuto dell'Ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio - economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;
c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
d) lo stato giuridico del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
g) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di pubblici servizi; partecipazione della Comunità montana a società di capitali; affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Comunità montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nei casi in cui la competenza del Consiglio sia prevista dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da atti generali del Consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del comma 3 dell' art. 16.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d' urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 13
Composizione della Giunta
1. La composizione della Giunta è stabilita dallo statuto, in conformità alle seguenti opzioni alternative:
a) la Giunta è composta dal Sindaco di ciascun Comune o da un membro di ciascuna Giunta comunale delegato dal Sindaco. In tal caso lo statuto stabilisce pure le modalità di elezione del Presidente e di insediamento della Giunta. Il Presidente può essere scelto anche fra membri del Consiglio o fra cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità;
b) la Giunta è composta dal Presidente e da un numero pari di assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla composizione del Consiglio. Lo statuto può altresì prevedere l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.
2. In previsione della trasformazione della Comunità montana in Unione di Comuni, ai sensi del comma 8 dell' art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, lo statuto, di norma, conforma la composizione della Giunta a quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.
Art. 14
Competenze della Giunta
1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, del Presidente, del segretario e dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunità montana. Lo statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante tale principio.
Art. 15
Elezione del Presidente e della Giunta
1. Salvo quanto previsto dallo statuto in conformità alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio, nei modi e nelle forme previste dallo statuto, in conformità a quanto stabilito dall' art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
2. L'elezione è effettuata nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date. Scaduto questo termine, i Consigli che, nonostante diffida della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi due mesi, sono sciolti.
3. l'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno in terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
4. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto.
5. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.
6. Le adunanze di cui ai commi 4 e 5 sono presiedute dal consigliere più anziano secondo l'età.
7. Le deliberazioni di nomina del Presidente e della Giunta, conformemente a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 34 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, diventano esecutive se entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.
Art. 16
Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della Comunità montana.
3. Nel caso in cui il Consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lettera 1) del comma 2 dell'art. 12, vi provvede il Presidente nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione del Consiglio che deve essere all'uopo consultato e informato dei provvedimenti assunti nella prima seduta utile. Nel caso in cui neppure il Presidente provveda, l'organo regionale di controllo, in analogia con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, adotta i provvedimenti sostitutivi nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni.
Art. 17
Rapporto di fiducia
1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonchè la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dalla carica per altra causa.
2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
3. Nel caso che la Giunta sia costituita nel modo stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, le situazioni che presuppongono cessazione del rapporto di fiducia tra Consiglio e Giunta sono esaminate dai Consigli comunali, che, fuori dei casi previsti dall'art. 37 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, possono revocare e sostituire la propria delegazione nel Consiglio della Comunità montana.
Art. 18
Durata in carica del Consiglio
1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e comunque esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art. 11 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni.
3. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dalla cessazione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.
4. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 2 e 3 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.
Art. 19
Dimissioni
1. Quando la Giunta è costituita nel modo stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 le dimissioni del Presidente, della Giunta o degli assessori sono indirizzate al Consiglio. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.
2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli Assessori determinano di diritto le dimissioni o la decadenza dell'intera Giunta.
3. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente e della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Art. 20
Funzionamento degli organi
1. Il funzionamento degli organi, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione, è disciplinato da un apposito regolamento in base ai principi stabiliti dalla presente legge e dallo statuto.
Art. 21
Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità montane
1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Comunità montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
Art. 22
Organizzazione sanitaria
1. Restano salve, in materia di organi delle Comunità montane, le speciali disposizioni del Servizio sanitario nazionale.

Espandi Indice