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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Titolo IV
DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 24
Concorso alla formazione della pianificazione regionale e provinciale
1. Le Comunità concorrono alla formazione dei piani regionali e provinciali, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.
Art. 25
Piano pluriennale di sviluppo socio - economico
1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico, che ha durata quinquennale e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico si basa sulle indicazioni, le norme e gli obiettivi di sviluppo delineati nel piano territoriale di coordinamento ed è costituito:
a) dal quadro di riferimento, che contiene l'analisi degli elementi di specificità dell'area montana;
b) dal piano pluriennale delle opere e degli interventi, che individua e illustra i progetti di scala sovracomunale proprietari per lo sviluppo dell'area.
3. Ai fini dell'individuazione delle opere e degli interventi prioritari da inserire nel piano pluriennale sono attivate modalità di valutazione dei differenti progetti, esercitate in collaborazione tra le Comunità montana e la Provincia.
4. Con legge regionale possono essere affidate alle Comunità montane specifiche funzioni in materia di elaborazioni dei piani di settore, che rappresentano specificazione ed approfondimento dei piani settoriali di scala regionale ovvero provinciale.
Art. 26
Programma annuale operativo
1. La Comunità montana integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione con un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi previsti nel piano pluriennale a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.
Art. 27
Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio - economico
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana.
2. Il piano è depositato presso la sede dell'ente per trenta giorni per la libera consultazione e successivamente è trasmesso in copia, unitamente alle eventuali osservazioni pervenute, all'Amministrazione provinciale, per l'approvazione. Al deposito deve essere data adeguata pubblicità.
3. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la conformità al piano territoriale di coordinamento ovvero ad eventuali progetti operativi approvati.
4. La Provincia può altresì approvare il piano non conforme al piano territoriale di coordinamento o agli eventuali progetti territoriali operativi approvati subordinando l'efficacia delle parti non conformi alla approvazione delle opportune varianti al piano di coordinamento o ai progetti territoriali.
5. Il termine di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza la Provincia solleva obiezioni o richiede chiarimenti e comincia a decorrere per intero dal giorno in cui pervengono i chiarimenti. La Provincia approva il piano di sviluppo anche apportando d' ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente col piano territoriale di coordinamento ovvero con eventuali progetti operativi approvati.
6. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano ai sensi dei commi 3 e 4 il piano è da considerarsi approvato. In tal caso la Provincia ha l'obbligo di avviare le eventuali procedure di variante.
Art. 28
Conferenza delle Comunità montane
1. La Giunta regionale, tramite il competente Assessore, convoca almeno due volte all'anno la Conferenza delle Comunità montane costituita dai rispettivi Presidenti o loro delegati. Le riunioni sono finalizzate a determinare linee di indirizzo per il coordinamento della politica regionale per la montagna e a valutare il concorso delle Comunità montane alla programmazione regionale e provinciale.

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