Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Titolo V
DELLA FINANZA E CONTABILITA'
Art. 29
Autonomia finanziaria
1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità montane.
2. I provvedimenti con i quali alle Comunità montane vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
3. La finanza delle Comunità montane è costituita da:
a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
b) quota dei Comuni che fanno parte della Comunità montana;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;
h) altre entrate.
Art. 30
Finanziamenti regionali
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso:
a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;
b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;
c) contributi per incentivare l'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunità montane;
d) contributi per incentivare la costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni;
e) contributi per il finanziamento di progetti di sviluppo di scala sovracomunale, inseriti nei piani pluriennali di opere e di interventi delle Comunità montane;
f) fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo di cui all'art. 1 della Legge 23 marzo 1981, n. 93 Sito esterno (Disposizioni integrative della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);
g) fondo regionale per la montagna.
Art. 31
Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento
1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
a) cinquanta per cento da ripartirsi in parti uguali tra le singole Comunità montane;
b) cinquanta per cento da ripartire in proporzione alla superficie delle Comunità montane.
Art. 32
Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane sono a carico della Regione.
2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quando disposto in materia dalle singole leggi di settore.
Art. 33
Contributi per incentivare l'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunità montane
1. La Giunta regionale stabilisce i tempi, i criteri e le procedure per il riparto dei fondi finalizzati all'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunità montane. La presentazione di appositi piani di ristrutturazione e di adeguamento delle piante organiche delle singole Comunità montane e dei relativi Comuni membri, previsti dall'art. 43, è condizione per accedere ai contributi di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute e previa valutazione dei piani di ristrutturazione e di adeguamento di cui al comma 1, delibera il piano di riparto.
Art. 34
Contributi per incentivare la costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione di Comunità montane in Unioni di Comuni
1. La Giunta regionale determina i tempi, i criteri e le procedure per il riparto dei fondi finalizzati all'incentivazione della costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni. Deve essere comunque assicurata l'erogazione di un contributo calcolato sulla base di Lire 3.000 per abitante e di L.250.000 per Kmq di superficie rapportati all'ambito dell'Unione ovvero della Comunità montana trasformata in Unione di Comuni.
2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, delibera il piano di riparto.
Art. 35
Contributi per il finanziamento di progetti di sviluppo di scala sovracomunale
1. Per il finanziamento dei progetti di sviluppo di scala sovracomunale inseriti nei piani pluriennali di opere e di interventi delle Comunità montane la Regione provvede con i finanziamenti autorizzati dalle leggi settoriali, secondo le modalità e le procedure stabilite dalle leggi stesse.
Art. 36
Fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo
1. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie delle Comunità montane e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione. Al riparto provvede la Giunta regionale.
Art. 37
Fondo regionale per la montagna
1. E' istituito il fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione.
2. Il fondo finanzia progetti d' interesse sovracomunale, promossi da soggetti pubblici e presentati alla Regione dalle Comunità montane, rientranti nelle materie di competenza regionale e aventi carattere di integrazione con altri progetti inseriti o meno in programmi pubblici approvati.
3. I progetti debbono prevedere investimenti atti a garantire il raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
a) influire positivamente e congruamente per il rafforzamento della struttura produttiva dell'area montana, intervenendo in settori rilevanti per tale area;
b) promuovere la valorizzazione dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse locali;
c) favorire il risparmio di risorse limitate;
d) migliorare, qualificare e razionalizzare la dotazione delle infrastrutture e dei servizi.
4. La Giunta regionale, sentita la Conferenza delle Comunità montane, fissa le modalità di approvazione dei progetti e di concessione dei contributi.
Art. 38
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi di cui agli articoli 31, 33 e 34 della presente legge, mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 32, nell'ambito dei finanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio per le singole leggi di settore;
c) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 35, mediante l'utilizzo dei fondi destinati al finanziamento dei progetti ricompresi nei programmi di settore, nell' ambito dei finanziamenti e con le modalità previste dalle singole leggi di settore;
d) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 36 mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03450 del bilancio annuale di previsione sulla base delle assegnazioni che verranno disposte annualmente dallo Stato ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 93 Sito esterno;
e) per quanto riguarda gli interventi all'art. 37, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità con specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 39
Revisione economico - finanziaria
1. Il Consiglio della Comunità montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili oppure nell'Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.
3. Il revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Espandi Indice