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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Titolo VI
PERSONALE
Art. 40
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Le Comunità, con il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, stabiliscono la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, disciplinano l'organizzazione dei servizi e degli uffici in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'Ente e gli stessi.
2. Spetta ai dirigenti la direzione dei servizi e degli uffici secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti, i quali si devono uniformare al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi della Comunità montana. Ai dirigenti spettano, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d' appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. Lo statuto può prevedere, determinando puntualmente le fattispecie, che per ragioni particolari e in casi rigorosamente limitati, la copertura dei posti di responsabile di servizio o di ufficio, di altre qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire, con provvedimento motivato, mediante contratto a tempo determinato o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto. Il rinnovo degli incarichi, allo loro scadenza, è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonchè al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti dal dirigente medesimo. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell' incarico.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
8. La responsabilità, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, la destinazione d' ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
9. Le Comunità montane istituiscono una commissione di disciplina, presieduta dal Presidente o da un suo delegato e composta dal segretario e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 41
Segretario della Comunità montana
1. Le Comunità montane hanno un Segretario titolare.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alla riunioni della Giunta e del Consiglio.
3. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 42
Responsabilità del Segretario della Comunità montana e dei funzionari responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonchè del Segretario sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui la Comunità montana non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alla sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Il Segretario è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1 unitamente al funzionario preposto.
Art. 43
Mobilità e trasferimento del personale
1. Per l'esercizio delle funzioni o la gestione dei servizi attribuiti o delegati le Comunità montane, di norma. provvedono mediante l'utilizzazione di personale trasferito o comandato dagli enti ai quali funzioni e servizi appartenevano. In ogni caso il personale ad essi adibito deve essere posto alle dipendenze funzionali delle Comunità montane.
2. Quando l'esercizio delle funzioni o la gestione dei servizi viene attribuito o delegato dai Comuni, questi e le Comunità montane devono provvedere ad adeguare le rispettive piante organiche, tenuto conto della migliore organizzazione delle funzioni e dei servizi che il nuovo livello in cui essi vengono organizzati consente di realizzare. Comuni e Comunità montane predispongono a tal fine, d' intesa tra loro, un piano di ristrutturazione e di adeguamento delle rispettive piante organiche, il quale, a norma dell'art. 33 costituisce condizione per l'erogazione dei contributi ivi previsti.

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