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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 44
Costituzione provvisoria degli organi
1. Nella fase di prima attuazione delle presente legge il Consiglio della Comunità montana è composto di tre rappresentanti per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della Comunità montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali.
2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e, a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con esclusione, a pena di nullità della elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei componenti del Consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a meno che il Consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In tal caso si procede al rinnovo dell'intero Consiglio entro quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione dalla carica.
4. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni che fanno parte della Comunità montana ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto.
5. Sempre nella prima fase di attuazione della presente legge, la Giunta è composta dal Presidente e da quattro Assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15.
Art. 45
Collaborazione dei servizi regionali
1. Per la predisposizione dello statuto, dei regolamenti e per le attività di costituzione del nuovo ordinamento le Comunità montane possono richiedere la collaborazione dei servizi regionali.
Art. 46
Prima seduta del Consiglio provvisorio
1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunità montana è convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.
Art. 47
Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento
1. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'approvazione degli statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana, nella seduta di insediamento:
a) nomina un' apposita commissione per la redazione dello statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione, della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonchè le procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto;
b) nomina il Presidente e un organo esecutivo provvisori.
2. La commissione per lo statuto è eletta a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza convocazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa convocazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.
3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomima del Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consiglieri che, nonostante diffida, persistano a non adempiere nei successivi due mesi, sono sciolti.
Art. 48
Abrogazioni
1. Sono abrogate la LR 17 agosto 1973, n. 30 (Costituzione e funzionamento delle Comunità montane in applicazione della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno recante " Nuove norme per lo sviluppo della montagna") e la LR 12 agosto 1974, n. 39 (Contributo alle Comunità montane per le necessità finanziarie di primo impianto e di avvio).
2. E' altresì abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della presente legge.

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