Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1993, n. 1

RIORDINO DELLE COMUNITA' MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE
Espandere area tit3 Titolo III - DELLA PARTECIPAZIONE
Espandere area tit4 Titolo IV - DELLA PROGRAMMAZIONE
Chiudere area tit5 Titolo V - DELLA FINANZA E CONTABILITA'
Art. 29 - Autonomia finanziaria
Art. 30 - Finanziamenti regionali
Art. 31 - Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento
Art. 32 - Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane
Art. 33 - Contributi per incentivare l'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunità montane
Art. 34 - Contributi per incentivare la costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione di Comunità montane in Unioni di Comuni
Art. 35 - Contributi per il finanziamento di progetti di sviluppo di scala sovracomunale
Art. 36 - Fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo
Art. 37 - Fondo regionale per la montagna
Art. 38 - Norma finanziaria
Art. 39 Revisione economico - finanziaria
Espandere area tit6 Titolo VI - PERSONALE
Espandere area tit7 Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Natura
1. Le Comunità montane sono Enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno (Ordinamento delle autonomie locali), tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la fusione dei Comuni associati.
Art. 2
Autonomia statutaria
1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.
2. Lo statuto, nei limiti dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell' ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comunità montane e altri Enti locali, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Determina altresì la sede e la denominazione della Comunità montana.
3. Lo statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal Consiglio della Comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il Consiglio delibera lo statuto entro otto mesi dalla data di costituzione della Comunità montana. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio che, nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro mesi, viene sciolto.
Art. 3
Regolamenti
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il Consiglio della Comunità montana delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonchè regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.
2. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per deliberare lo statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2.
Art. 4
Funzioni
1. Le Comunità montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
2. La Regione di norma attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della difesa del suolo.
3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.
4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine su proposta della provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzioni con la Provincia stessa.
Art. 5
Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali
1. Le funzioni ed i servizi che i Comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno o dalle Comunità montane, di cui i Comuni montani sono membri. In caso di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una Comunità montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi è comunque affidato alla stessa Comunità montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti consorzi.
2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità montana.
3. Nel caso di gestione dei servizi e delle funzioni di livello provinciale o di vaste aree intercomunali, che superino gli ambiti territoriali della Comunità montana, questa, con il suo consenso, può essere delegata dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a consorzi fra Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, assorbendo le quote di partecipazione di ogni singolo Comune delegante. Il Presidente della Comunità montana è in tal caso membro dell'assemblea del consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25.
4. La Comunità montana non può aderire a un consorzio del quale facciano parte Comuni che costituiscono la Comunità montana stessa, salvo che per la gestione dei parchi. In tal caso, quando l'ambito territoriale del parco coincide in tutto o in parte con quello della Comunità montana, d' intesa tra la Provincia e tutti gli enti interessati, la gestione del parco può essere delegata alla Comunità montana.
Art. 6
Determinazione degli ambiti territoriali
1. Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituiti dall'intero territorio dei Comuni ricompresi nelle seguenti zone omogenee, determinate d' intesa con i Comuni e le Province interessate, in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno:
in provincia di Piacenza
Zona 1 (Valli del Tidone e del Trebbia)
comprendente i Comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba;
Zona 2 (Valli del Nure e dell'Arda)
comprendente i Comuni di: Bettola, Farini, Ferriere, Morfasso, Vernasca;
in provincia di Parma
Zona 3 (Valli del Taro e del Ceno)
comprendente i Comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi;
Zona 4 (Appennino Parma est)
comprendente i Comuni di: Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;
in provincia di Reggio Emilia
Zona 5 (Appennino reggiano)
comprendente i Comuni di: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo nè Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo;
in provincia di Modena
Zona 6 (Appennino Modena ovest)
comprendente i Comuni di: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia;
Zona 7 (Frignano)
comprendente i Comuni di: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;
Zona 8 (Appennino Modena est)
comprendente i comuni di: Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca; in provincia di Bologna
Zona 9 (Valle Samoggia)
comprendente i Comuni di: Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno;
Zona 10 (Alta e media valle del Reno)
comprendente i Comuni di: Camugnano, Castel d' Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato;
Zona 11 (Valli del Savena e dell'Idice)
comprendente i Comuni di: Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi;
Zona 12 (Valle del Santerno)
comprendente i Comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice;
in provincia di Ravenna
in provincia di Ravenna
Zona 13 (Appennino faentino)
comprendente i Comuni di: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;
in provincia di Forlì
Zona 14 (Valli del Tramazzo e del Montone)
comprendente i Comuni di: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio;
Zona 15 (Valli del Rabbi e del Bidente)
comprendente i Comuni di: Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia;
Zona 16 (Appennino cesenate)
comprendente i Comuni di: Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto;
in provincia di Rimini
Zona 17 (Valle del Marecchia)
comprendente i Comuni di: Torriana e Verucchio.
2. Il mutamento degli ambiti territoriali, ivi compresi i casi di modifiche attuate in applicazione dell'art. 8 della presente legge, è stabilito con legge regionale, sentiti la Provincia e i Comuni interessati.
3. Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.
4. L'esclusione di Comuni dalle Comunità montane, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno e del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee e dalle leggi statali e regionali. A tal fine, la Regione promuove rapporti convenzionali tra le Comunità montane e i Comuni interessati e, con atto di Giunta, può partecipare alle relative convenzioni.
Art. 7
Costituzione delle Comunità montane e definizione dei rapporti patrimoniali
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all' art. 6, indica, per ogni Comunità montana, i Comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del Consiglio provvisorio e la seduta d' insediamento. Dalla data del decreto decorre la costituzione della Comunità montana.
2. Qualora gli ambiti territoriali di cui all'art. 6 non coincidono con gli ambiti territoriali delle Comunità montane costituite ai sensi dell'art. 1 della LR 17 agosto 1973, n. 30, e si determinino come conseguenza variazioni territoriali, il Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle Comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successori con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.
Art. 8
Unione di Comuni montani
1. La fusione di tutti o parte dei Comuni, di cui all' art. 1, si realizza favorendo l'Unione dei Comuni montani contermini, appartenenti alla stessa provincia, ferma restando la promozione in generale di tali forme associative ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno. Le Unioni di Comuni possono costituirsi fra tutti o parte dei Comuni membri di una Comunità montana. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, la Comunità montana può essere trasformata in Unione di Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione.
2. In tutti i casi in cui la costituzione dell'Unione dia deliberata da Comuni che non fanno parte di una stessa Comunità montana, ovvero da Comuni montani e da Comuni contermini non montani, si procede con legge regionale alla modifica degli ambiti territoriali comunitari, frazionando o accorpando gli ambiti territoriali preesistenti, ovvero includendo nuovi Comuni ai sensi del comma 3 dell' art. 298 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno.
3. L'Unione di Comuni costituita per trasformazione della Comunità montana, oltre all'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le funzioni che a qualsiasi titolo spettano alle Comunità montane.
4. La trasformazione della Comunità montana in Unione di Comuni di Comuni non priva quest' ultima dei benefici e degli interventi speciali stabiliti per le Comunità montane e per la montagna.
5. Ai sensi della presente legge la Regione eroga contributi alle Unioni di Comuni costituite ai sensi del presente articolo.
6. In caso di trasformazione di una Comunità montana in Unione di Comuni le deliberazioni dei singoli Consigli comunali concernenti l'approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento dell'Unione sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che con proprio decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della Comunità montana in Unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.
Art. 9
Controllo sulle Comunità montane
1. Il controllo sulle Comunità montane è esercitato ai sensi dell'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno ed è disciplinato dalla LR 7 febbraio 1992, n. 7 e successive modifiche.
Titolo II
ORGANI DELLE COMUNITA' MONTANE
Art. 10
Organi delle Comunità montane
1. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
2. Un revisore dei conti adempie alle funzioni di revisione economico - finanziaria.
Art. 11
Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio della Comunità è formato da consiglieri dei Comuni da cui essa è costituita e la sua composizione è stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza, che deve essere emanazione diretta della stessa, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
b) elezione con criteri di proporzionalità dei rappresentanti dei Consigli comunali.
2. Lo statuto stabilisce la composizione del Consiglio conformandosi ai principi di buon andamento e funzionalità e di contenimento del numero dei suoi componenti, che deve tendere ad essere analogo al numero di consiglieri assegnati ad un Comune che ha la stessa popolazione della Comunità montana. Lo statuto, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la rappresentatività di ciascun Consiglio comunale.
3. Lo statuto della Comunità montana della quale fanno parte non più di tre Comuni può prevedere, in deroga a quanto stabilito nei precedenti commi, che il Consiglio sia composto da tutti i consiglieri comunali. La stessa facoltà spetta nei casi in cui, per la composizione della Giunta, lo statuto si sia uniformato a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13.
4. Lo statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento del Consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.
5. Lo statuto stabilisce inoltre se il Consiglio debba articolarsi in commissioni e gruppi politici, determinandone il numero, la composizione, i modi della loro costituzione e le funzioni.
Art. 12
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo della Comunità.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo statuto dell'Ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio - economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;
c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
d) lo stato giuridico del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
g) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di pubblici servizi; partecipazione della Comunità montana a società di capitali; affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Comunità montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nei casi in cui la competenza del Consiglio sia prevista dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da atti generali del Consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del comma 3 dell' art. 16.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d' urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 13
Composizione della Giunta
1. La composizione della Giunta è stabilita dallo statuto, in conformità alle seguenti opzioni alternative:
a) la Giunta è composta dal Sindaco di ciascun Comune o da un membro di ciascuna Giunta comunale delegato dal Sindaco. In tal caso lo statuto stabilisce pure le modalità di elezione del Presidente e di insediamento della Giunta. Il Presidente può essere scelto anche fra membri del Consiglio o fra cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità;
b) la Giunta è composta dal Presidente e da un numero pari di assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla composizione del Consiglio. Lo statuto può altresì prevedere l'elezione a Presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.
2. In previsione della trasformazione della Comunità montana in Unione di Comuni, ai sensi del comma 8 dell' art. 29 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, lo statuto, di norma, conforma la composizione della Giunta a quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.
Art. 14
Competenze della Giunta
1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, del Presidente, del segretario e dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei Comuni che costituiscono la Comunità montana. Lo statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante tale principio.
Art. 15
Elezione del Presidente e della Giunta
1. Salvo quanto previsto dallo statuto in conformità alla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio, nei modi e nelle forme previste dallo statuto, in conformità a quanto stabilito dall' art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
2. L'elezione è effettuata nella seduta in cui il Consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date. Scaduto questo termine, i Consigli che, nonostante diffida della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi due mesi, sono sciolti.
3. l'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno in terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
4. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio viene sciolto.
5. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e della Giunta è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.
6. Le adunanze di cui ai commi 4 e 5 sono presiedute dal consigliere più anziano secondo l'età.
7. Le deliberazioni di nomina del Presidente e della Giunta, conformemente a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 34 della Legge n. 142 del 1990 Sito esterno, diventano esecutive se entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.
Art. 16
Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della Comunità montana.
3. Nel caso in cui il Consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lettera 1) del comma 2 dell'art. 12, vi provvede il Presidente nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione del Consiglio che deve essere all'uopo consultato e informato dei provvedimenti assunti nella prima seduta utile. Nel caso in cui neppure il Presidente provveda, l'organo regionale di controllo, in analogia con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, adotta i provvedimenti sostitutivi nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni.
Art. 17
Rapporto di fiducia
1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonchè la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dalla carica per altra causa.
2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
3. Nel caso che la Giunta sia costituita nel modo stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13, le situazioni che presuppongono cessazione del rapporto di fiducia tra Consiglio e Giunta sono esaminate dai Consigli comunali, che, fuori dei casi previsti dall'art. 37 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, possono revocare e sostituire la propria delegazione nel Consiglio della Comunità montana.
Art. 18
Durata in carica del Consiglio
1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e comunque esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Quando viene rinnovato il Consiglio di un Comune componente della Comunità montana decade la sua rappresentanza e il nuovo Consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art. 11 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni.
3. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dalla cessazione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.
4. I nuovi componenti del Consiglio eletti ai sensi dei commi 2 e 3 durano in carica quanto il Consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.
Art. 19
Dimissioni
1. Quando la Giunta è costituita nel modo stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 le dimissioni del Presidente, della Giunta o degli assessori sono indirizzate al Consiglio. Esse hanno effetto solo dopo che il Consiglio le ha accettate.
2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del Presidente o di oltre la metà degli Assessori determinano di diritto le dimissioni o la decadenza dell'intera Giunta.
3. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del Presidente e della Giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Art. 20
Funzionamento degli organi
1. Il funzionamento degli organi, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione, è disciplinato da un apposito regolamento in base ai principi stabiliti dalla presente legge e dallo statuto.
Art. 21
Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità montane
1. I Presidenti, i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Comunità montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 40 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno.
Art. 22
Organizzazione sanitaria
1. Restano salve, in materia di organi delle Comunità montane, le speciali disposizioni del Servizio sanitario nazionale.
Titolo III
DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 23
Partecipazione
1. Le Comunità montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione dei piani, anche sulla base di ciascun Comune che fa parte della Comunità montana. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo statuto.
Titolo IV
DELLA PROGRAMMAZIONE
Art. 24
Concorso alla formazione della pianificazione regionale e provinciale
1. Le Comunità concorrono alla formazione dei piani regionali e provinciali, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.
Art. 25
Piano pluriennale di sviluppo socio - economico
1. La Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico, che ha durata quinquennale e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico si basa sulle indicazioni, le norme e gli obiettivi di sviluppo delineati nel piano territoriale di coordinamento ed è costituito:
a) dal quadro di riferimento, che contiene l'analisi degli elementi di specificità dell'area montana;
b) dal piano pluriennale delle opere e degli interventi, che individua e illustra i progetti di scala sovracomunale proprietari per lo sviluppo dell'area.
3. Ai fini dell'individuazione delle opere e degli interventi prioritari da inserire nel piano pluriennale sono attivate modalità di valutazione dei differenti progetti, esercitate in collaborazione tra le Comunità montana e la Provincia.
4. Con legge regionale possono essere affidate alle Comunità montane specifiche funzioni in materia di elaborazioni dei piani di settore, che rappresentano specificazione ed approfondimento dei piani settoriali di scala regionale ovvero provinciale.
Art. 26
Programma annuale operativo
1. La Comunità montana integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione con un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi previsti nel piano pluriennale a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.
Art. 27
Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio - economico
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è adottato dal Consiglio della Comunità montana.
2. Il piano è depositato presso la sede dell'ente per trenta giorni per la libera consultazione e successivamente è trasmesso in copia, unitamente alle eventuali osservazioni pervenute, all'Amministrazione provinciale, per l'approvazione. Al deposito deve essere data adeguata pubblicità.
3. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la conformità al piano territoriale di coordinamento ovvero ad eventuali progetti operativi approvati.
4. La Provincia può altresì approvare il piano non conforme al piano territoriale di coordinamento o agli eventuali progetti territoriali operativi approvati subordinando l'efficacia delle parti non conformi alla approvazione delle opportune varianti al piano di coordinamento o ai progetti territoriali.
5. Il termine di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza la Provincia solleva obiezioni o richiede chiarimenti e comincia a decorrere per intero dal giorno in cui pervengono i chiarimenti. La Provincia approva il piano di sviluppo anche apportando d' ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente col piano territoriale di coordinamento ovvero con eventuali progetti operativi approvati.
6. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la Provincia abbia provveduto all'approvazione del piano ai sensi dei commi 3 e 4 il piano è da considerarsi approvato. In tal caso la Provincia ha l'obbligo di avviare le eventuali procedure di variante.
Art. 28
Conferenza delle Comunità montane
1. La Giunta regionale, tramite il competente Assessore, convoca almeno due volte all'anno la Conferenza delle Comunità montane costituita dai rispettivi Presidenti o loro delegati. Le riunioni sono finalizzate a determinare linee di indirizzo per il coordinamento della politica regionale per la montagna e a valutare il concorso delle Comunità montane alla programmazione regionale e provinciale.
Titolo V
DELLA FINANZA E CONTABILITA'
Art. 29
Autonomia finanziaria
1. Le Comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle Comunità montane.
2. I provvedimenti con i quali alle Comunità montane vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
3. La finanza delle Comunità montane è costituita da:
a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
b) quota dei Comuni che fanno parte della Comunità montana;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;
h) altre entrate.
Art. 30
Finanziamenti regionali
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso:
a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;
b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;
c) contributi per incentivare l'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunità montane;
d) contributi per incentivare la costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni;
e) contributi per il finanziamento di progetti di sviluppo di scala sovracomunale, inseriti nei piani pluriennali di opere e di interventi delle Comunità montane;
f) fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo di cui all'art. 1 della Legge 23 marzo 1981, n. 93 Sito esterno (Disposizioni integrative della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);
g) fondo regionale per la montagna.
Art. 31
Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento
1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
a) cinquanta per cento da ripartirsi in parti uguali tra le singole Comunità montane;
b) cinquanta per cento da ripartire in proporzione alla superficie delle Comunità montane.
Art. 32
Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane sono a carico della Regione.
2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quando disposto in materia dalle singole leggi di settore.
Art. 33
Contributi per incentivare l'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunità montane
1. La Giunta regionale stabilisce i tempi, i criteri e le procedure per il riparto dei fondi finalizzati all'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle Comunità montane. La presentazione di appositi piani di ristrutturazione e di adeguamento delle piante organiche delle singole Comunità montane e dei relativi Comuni membri, previsti dall'art. 43, è condizione per accedere ai contributi di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute e previa valutazione dei piani di ristrutturazione e di adeguamento di cui al comma 1, delibera il piano di riparto.
Art. 34
Contributi per incentivare la costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione di Comunità montane in Unioni di Comuni
1. La Giunta regionale determina i tempi, i criteri e le procedure per il riparto dei fondi finalizzati all'incentivazione della costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni. Deve essere comunque assicurata l'erogazione di un contributo calcolato sulla base di Lire 3.000 per abitante e di L.250.000 per Kmq di superficie rapportati all'ambito dell'Unione ovvero della Comunità montana trasformata in Unione di Comuni.
2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, delibera il piano di riparto.
Art. 35
Contributi per il finanziamento di progetti di sviluppo di scala sovracomunale
1. Per il finanziamento dei progetti di sviluppo di scala sovracomunale inseriti nei piani pluriennali di opere e di interventi delle Comunità montane la Regione provvede con i finanziamenti autorizzati dalle leggi settoriali, secondo le modalità e le procedure stabilite dalle leggi stesse.
Art. 36
Fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo
1. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie delle Comunità montane e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione. Al riparto provvede la Giunta regionale.
Art. 37
Fondo regionale per la montagna
1. E' istituito il fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della Regione.
2. Il fondo finanzia progetti d' interesse sovracomunale, promossi da soggetti pubblici e presentati alla Regione dalle Comunità montane, rientranti nelle materie di competenza regionale e aventi carattere di integrazione con altri progetti inseriti o meno in programmi pubblici approvati.
3. I progetti debbono prevedere investimenti atti a garantire il raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
a) influire positivamente e congruamente per il rafforzamento della struttura produttiva dell'area montana, intervenendo in settori rilevanti per tale area;
b) promuovere la valorizzazione dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse locali;
c) favorire il risparmio di risorse limitate;
d) migliorare, qualificare e razionalizzare la dotazione delle infrastrutture e dei servizi.
4. La Giunta regionale, sentita la Conferenza delle Comunità montane, fissa le modalità di approvazione dei progetti e di concessione dei contributi.
Art. 38
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi di cui agli articoli 31, 33 e 34 della presente legge, mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 32, nell'ambito dei finanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio per le singole leggi di settore;
c) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 35, mediante l'utilizzo dei fondi destinati al finanziamento dei progetti ricompresi nei programmi di settore, nell' ambito dei finanziamenti e con le modalità previste dalle singole leggi di settore;
d) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 36 mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03450 del bilancio annuale di previsione sulla base delle assegnazioni che verranno disposte annualmente dallo Stato ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 93 Sito esterno;
e) per quanto riguarda gli interventi all'art. 37, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità con specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 39
Revisione economico - finanziaria
1. Il Consiglio della Comunità montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del Consiglio, un revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili oppure nell'Albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.
3. Il revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Titolo VI
PERSONALE
Art. 40
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Le Comunità, con il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, stabiliscono la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, disciplinano l'organizzazione dei servizi e degli uffici in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'Ente e gli stessi.
2. Spetta ai dirigenti la direzione dei servizi e degli uffici secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti, i quali si devono uniformare al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi della Comunità montana. Ai dirigenti spettano, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d' appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. Lo statuto può prevedere, determinando puntualmente le fattispecie, che per ragioni particolari e in casi rigorosamente limitati, la copertura dei posti di responsabile di servizio o di ufficio, di altre qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire, con provvedimento motivato, mediante contratto a tempo determinato o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto. Il rinnovo degli incarichi, allo loro scadenza, è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonchè al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti dal dirigente medesimo. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell' incarico.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
8. La responsabilità, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, la destinazione d' ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
9. Le Comunità montane istituiscono una commissione di disciplina, presieduta dal Presidente o da un suo delegato e composta dal segretario e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 41
Segretario della Comunità montana
1. Le Comunità montane hanno un Segretario titolare.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alla riunioni della Giunta e del Consiglio.
3. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 42
Responsabilità del Segretario della Comunità montana e dei funzionari responsabili dei servizi
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonchè del Segretario sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui la Comunità montana non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alla sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Il Segretario è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1 unitamente al funzionario preposto.
Art. 43
Mobilità e trasferimento del personale
1. Per l'esercizio delle funzioni o la gestione dei servizi attribuiti o delegati le Comunità montane, di norma. provvedono mediante l'utilizzazione di personale trasferito o comandato dagli enti ai quali funzioni e servizi appartenevano. In ogni caso il personale ad essi adibito deve essere posto alle dipendenze funzionali delle Comunità montane.
2. Quando l'esercizio delle funzioni o la gestione dei servizi viene attribuito o delegato dai Comuni, questi e le Comunità montane devono provvedere ad adeguare le rispettive piante organiche, tenuto conto della migliore organizzazione delle funzioni e dei servizi che il nuovo livello in cui essi vengono organizzati consente di realizzare. Comuni e Comunità montane predispongono a tal fine, d' intesa tra loro, un piano di ristrutturazione e di adeguamento delle rispettive piante organiche, il quale, a norma dell'art. 33 costituisce condizione per l'erogazione dei contributi ivi previsti.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 44
Costituzione provvisoria degli organi
1. Nella fase di prima attuazione delle presente legge il Consiglio della Comunità montana è composto di tre rappresentanti per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della Comunità montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali.
2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e, a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con esclusione, a pena di nullità della elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei componenti del Consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a meno che il Consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In tal caso si procede al rinnovo dell'intero Consiglio entro quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione dalla carica.
4. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni che fanno parte della Comunità montana ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto.
5. Sempre nella prima fase di attuazione della presente legge, la Giunta è composta dal Presidente e da quattro Assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15.
Art. 45
Collaborazione dei servizi regionali
1. Per la predisposizione dello statuto, dei regolamenti e per le attività di costituzione del nuovo ordinamento le Comunità montane possono richiedere la collaborazione dei servizi regionali.
Art. 46
Prima seduta del Consiglio provvisorio
1. La prima seduta del Consiglio provvisorio della Comunità montana è convocata dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.
Art. 47
Adempimenti del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento
1. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'approvazione degli statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio della Comunità montana, nella seduta di insediamento:
a) nomina un' apposita commissione per la redazione dello statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione, della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonchè le procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto;
b) nomina il Presidente e un organo esecutivo provvisori.
2. La commissione per lo statuto è eletta a maggioranza dei quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza convocazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa convocazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.
3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomima del Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i Consiglieri che, nonostante diffida, persistano a non adempiere nei successivi due mesi, sono sciolti.
Art. 48
Abrogazioni
1. Sono abrogate la LR 17 agosto 1973, n. 30 (Costituzione e funzionamento delle Comunità montane in applicazione della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno recante " Nuove norme per lo sviluppo della montagna") e la LR 12 agosto 1974, n. 39 (Contributo alle Comunità montane per le necessità finanziarie di primo impianto e di avvio).
2. E' altresì abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 gennaio 1993

Espandi Indice