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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1993, n. 2

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO A TEMPO PARZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 2
Determinazioni delle piante organiche del rapporto a tempo parziale
1. La determinazione delle unità di personale da destinarsi al tempo parziale non può superare il venti per cento della dotazione organica di personale a tempo pieno ed è suddivisa per qualifiche funzionali e per profili professionali.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali aziendali ovvero, in quanto costituiti, con gli organismi rappresentativi dei dipendenti eletti ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 Sito esterno, il numero dei posti in organico utilizzabili nell'anno successivo per rapporti di impiego a tempo parziale, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali, nell'ambito della percentuale massima di cui al comma 1, e le strutture organizzative in cui insistono tali posti: ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due unità a tempo parziale.
3. Il contingente determinato ai sensi del comma 2 è prioritariamente destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.
4. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio sono conferiti in applicazione della normativa vigente in materia di assunzione di personale a tempo pieno.

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