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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1993, n. 2

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO A TEMPO PARZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 3
Criteri di individuazione delle figure professionali
1. Il rapporto di impiego a tempo parziale può essere costituito relativamente ai posti propri delle qualifiche funzionali dalla II alla VIII comprese.
2. Tale rapporto non è attuabile nei confronti dei dipendenti che svolgono, sulla base di formali provvedimenti della Giunta regionale, funzioni ispettive ovvero di direzione di Unità operative organiche di cui alla LR 18 agosto 1984, n. 44.

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