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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1993, n. 2

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO A TEMPO PARZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 5
Trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza
1. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio ivi compresi i compensi incentivanti la produttività, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di pari qualifica funzionale.
2. Al personale con rapporto a tempo parziale spetta per intero l'assegno per il nucleo familiare in quanto dovuto.
3. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della Legge 29 dicembre 1988, n. 554 Sito esterno in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.

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