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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1993, n. 2

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO A TEMPO PARZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 6
Lavoro straordinario - Permessi
1. Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelli previsti obbligatoriamente da disposizioni di legge, nè effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
2. Tale personale può fruire dei permessi per particolari esigenze personali e per motivi di studio in misura proporzionale a quelli concessi al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

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