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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1993, n. 2

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO A TEMPO PARZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

Art. 8
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge i dipendenti di ruolo a tempo pieno che intendono richiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale sono tenuti a presentare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di Giunta con cui è determinato per la prima volta il numero dei posti di cui al comma 2 dell'art. 2, domanda all' Amministrazione regionale la quale, valutate le esigenze di servizio, si pronuncia entro i sessanta giorni successivi.
2. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 7, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuto esecutivo il provvedimento della Giunta regionale di accoglimento della domanda.

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