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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 gennaio 1993, n. 2

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO A TEMPO PARZIALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 2 del 12 gennaio 1993

INDICE

Art. 1 - Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale
Art. 2 - Determinazioni delle piante organiche del rapporto a tempo parziale
Art. 3 - Criteri di individuazione delle figure professionali
Art. 4 - Orario di lavoro e tipologie del rapporto a tempo parziale
Art. 5 - Trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza
Art. 6 Lavoro straordinario - Permessi
Art. 7 - Procedure di trasformazione del rapporto
Art. 8 - Norme transitorie
Art. 9 - Abrogazione di norme
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale
1. La Regione costituisce rapporti di impiego a tempo parziale secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
2. Per quanto non diversamente stabilito, il rapporto di impiego a tempo parziale è regolato dalla disciplina di cui alla Legge 29 dicembre 1988, n. 554 Sito esterno e alle successive modifiche e integrazioni nonchè, in quanto applicabile, dalla normativa regionale sul rapporto a tempo pieno,
Art. 2
Determinazioni delle piante organiche del rapporto a tempo parziale
1. La determinazione delle unità di personale da destinarsi al tempo parziale non può superare il venti per cento della dotazione organica di personale a tempo pieno ed è suddivisa per qualifiche funzionali e per profili professionali.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali aziendali ovvero, in quanto costituiti, con gli organismi rappresentativi dei dipendenti eletti ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 Sito esterno, il numero dei posti in organico utilizzabili nell'anno successivo per rapporti di impiego a tempo parziale, le relative qualifiche funzionali e i profili professionali, nell'ambito della percentuale massima di cui al comma 1, e le strutture organizzative in cui insistono tali posti: ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due unità a tempo parziale.
3. Il contingente determinato ai sensi del comma 2 è prioritariamente destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro.
4. I posti eventualmente non coperti dal personale di ruolo in servizio sono conferiti in applicazione della normativa vigente in materia di assunzione di personale a tempo pieno.
Art. 3
Criteri di individuazione delle figure professionali
1. Il rapporto di impiego a tempo parziale può essere costituito relativamente ai posti propri delle qualifiche funzionali dalla II alla VIII comprese.
2. Tale rapporto non è attuabile nei confronti dei dipendenti che svolgono, sulla base di formali provvedimenti della Giunta regionale, funzioni ispettive ovvero di direzione di Unità operative organiche di cui alla LR 18 agosto 1984, n. 44.
Art. 4
Orario di lavoro e tipologie del rapporto a tempo parziale
1. La durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale è pari al cinquanta per cento di quella stabilita per il rapporto a tempo pieno.
2. La disciplina del rapporto a tempo parziale è diretta al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di una più puntuale erogazione dei servizi e per un più funzionale rapporto con l'utenza in orario sia antimeridiano che pomeridiano.
3. L'articolazione della prestazione di servizio nell'ambito dell'Orario mensile e riferibile a cinque giorni settimanali dal lunedì al vernerdì compresi e viene definita con provvedimento della Giunta regionale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali ovvero, in quanto costituiti, con gli organismi rappresentativi dei dipendenti eletti ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 Sito esterno e può avvenire:
a) per ciascun giorno lavorativo del mese;
b) per alcuni giorni lavorativi del mese, anche per alcuni mesi in relazione a determinati periodi dell'anno;
c) per ciascun giorno lavorativo del mese con la previsione di maggiorazione temporale in alcuni giorni.
4. Per eccezionali e motivate esigenze di servizio la Giunta regionale, d' intesa con le organizzazioni sindacali, ovvero con gli organismi di cui al comma 3, può variare la durata dell'orario mensile delle prestazioni di servizio con rapporto a tempo parziale, di cui al comma 1, in misura percentuale non superiore al venti per cento in più o in meno. Anche in tal caso la somma delle frazioni di posto costituite dai rapporti a tempo parziale non può superare il limite percentuale di cui al comma 1 dell'art. 2.
Art. 5
Trattamento giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza
1. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio ivi compresi i compensi incentivanti la produttività, del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in misura proporzionale all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di pari qualifica funzionale.
2. Al personale con rapporto a tempo parziale spetta per intero l'assegno per il nucleo familiare in quanto dovuto.
3. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della Legge 29 dicembre 1988, n. 554 Sito esterno in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 6
Lavoro straordinario - Permessi
1. Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelli previsti obbligatoriamente da disposizioni di legge, nè effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
2. Tale personale può fruire dei permessi per particolari esigenze personali e per motivi di studio in misura proporzionale a quelli concessi al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Art. 7
Procedure di trasformazione del rapporto
1. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo piano possono chiedere la trasformazione in rapporto a tempo parziale entro il limite di cui al comma 1 dell'art. 2 e se sono trascorsi almeno tre anni, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla eventuale precedente trasformazione.
2. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo parziale possono chiedere la trasformazione in rapporto a tempo pieno se sono trascorsi almeno tre anni dall'assunzione con rapporto a tempo parziale ovvero, salvo eccezionali motivate esigenze, dalla eventuale precedente trasformazione.
3. La domanda di trasformazione è presentata dal personale interessato entro la data inderogabile del 30 giugno di ciascun anno all'Amministrazione regionale, la quale, valutate le esigenze di servizio, si pronuncia entro i novanta giorni successivi.
4. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal primo gennaio successivo alla data di accoglimento della domanda.
5. Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, la Giunta regionale formula una graduatoria di precedenza sulla base di titoli.
6. La Giunta regionale nella determinazione dei titoli tiene conto, nell'ordine, delle seguenti condizioni: essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento; avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico - fisica; avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere parenti od affini ultrasettantenni entro il secondo grado che necessitano di assistenza; sussistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall' Amministrazione; avere superato i sessanta anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio.
7. La delibera della Giunta regionale, che determina i titoli ed i criteri di valutazione, costituisce anche una Commissione tecnica per la elaborazione della graduatoria.
8. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo parziale, se ricorrono le condizioni di cui al comma 1, con priorità per coloro che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Art. 8
Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della presente legge i dipendenti di ruolo a tempo pieno che intendono richiedere la trasformazione del rapporto a tempo parziale sono tenuti a presentare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di Giunta con cui è determinato per la prima volta il numero dei posti di cui al comma 2 dell'art. 2, domanda all' Amministrazione regionale la quale, valutate le esigenze di servizio, si pronuncia entro i sessanta giorni successivi.
2. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 7, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuto esecutivo il provvedimento della Giunta regionale di accoglimento della domanda.
Art. 9
Abrogazione di norme
1. L'art. 7 della LR 8 marzo 1984, n. 11 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 gennaio 1993

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