Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1993, n. 3

DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA LR 6 LUGLIO 1984, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 15 gennaio 1993

Capo I
Procedure finanziarie
Art. 11
Rapporti con istituti di credito
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 7, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con Istituti di credito speciali o sezioni specializzate di Istituti di credito ordinari per regolare le modalità per l'erogazione dei mutui.
Art. 12
Erogazione dei contributi
1. L'erogazione dei contributi relativi a interventi realizzati da enti pubblici è disposta secondo le modalità previste dall'art. 14 della LR 12 dicembre 1985, n. 29.
2. I contributi a favore delle imprese private, comprese le società a capitale misto pubblico e privato, sono erogati con le seguenti modalità:
a) nel caso di contributi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 7, all'Istituto di credito mutuante in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo;
b) nel caso di contributi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7, direttamente all'Istituto di credito mutuante in un' unica soluzione, previa presentazione del contratto di mutuo;
c) nel caso di contributi di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario a stati di avanzamento.
3. L'entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta all'atto della liquidazione qualora la spesa risultante dalla documentazione presentata a consuntivo risulti inferiore alla spesa preventivata.
4. Sono ammesse variazioni di opere autorizzate purchè non alterino la validità turistica del progetto.

Espandi Indice