LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 5
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE PRODUZIONI DI SEMENTI SECONDO L'ART. 74, COMMA 2, DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 19 gennaio 1993
Art. 1
Controlli
1. Per garantire gli agricoltori operanti sul territorio regionale sulle idoneità dei materiali sementieri che non sono assoggettati a preventivo controllo ufficiale ai fini della certificazione, la presente legge prevede controlli a cura dell'Amministrazione regionale da effettuarsi all'immissione in commercio degli stessi.
2. I controlli di cui al comma 1 sono disposti ai fini dell' accertamento delle caratteristiche e dei requisiti indicati al secondo comma dell'art. 74 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , e sono effettuati sulla base dei parametri fissati dalla legislazione statale vigente in materia di attività sementiera.