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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE PRODUZIONI DI SEMENTI SECONDO L'ART. 74, COMMA 2, DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 19 gennaio 1993

Art. 2
Procedimenti Analisi dei campioni e revisione delle analisi
1. L'accertamento delle caratteristiche e dei requisiti dei prodotti sementieri è compiuto mediante analisi dei campioni.
2. Le analisi accertano, in particolare:
a) la germinabilità, l'energia germinativa e la provenienza;
b) lo stato fitosanitario;
c) la purezza della razza, da determinarsi mediante coltivazioni in parcella.
Le analisi sull'energia germinativa sono effettuate se e in quanto accertabile attraverso metodi scientificamente riconosciuti.
3. Gli esami relativi all'accertamento dello stato fitosanitario sono effettuati dall'Osservatorio regionale per le malattie delle piante.
4. Gli esami relativi all'accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera c) del comma 2 sono effettuati, previa apposita convenzione, dal Laboratorio di ricerca e analisi sementi della Università degli Studi di Bologna e dal Consorzio emiliano - romagnolo - Aziende sperimentali ( CERAS) di Bologna.
5. L'interessato alla revisione delle analisi ne richiede la effettuazione al competente Assessorato regionale, con istanza scritta, da inoltrare nel termine di quindici giorni dalla comunicazione delle analisi di prima istanza, che deve essere allegata all'istanza medesima. Le analisi sono effettuate dai laboratori specializzati di cui a decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 18 luglio 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1986, n. 244.

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