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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE PRODUZIONI DI SEMENTI SECONDO L'ART. 74, COMMA 2, DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 19 gennaio 1993

Art. 3
Prelievo dei campioni
1. Al prelievo dei campioni per la effettuazione delle analisi provvedono agenti accertatori dell'Amministrazione regionale abilitati ai sensi dell'art. 6 della LR 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
2. Gli agenti accertatori, per lo svolgimento del compito loro demandato, possono accedere ai locali di selezione, confezionamento, deposito, vendita e rivendita delle sementi, nonchè nelle aziende agrarie utilizzatrici.
3. Ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla organizzazione del commercio con l'estero ai sensi della lettera b) dell'art. 71 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, gli agenti incaricati hanno altresì libero accesso agli aeroporti, autoporti, stazioni ferroviarie, tramviarie, marittime, a bordo di piroscafi e di aerei, nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tramvie, autocarri, stive di piroscafi, contenitori e a qualsiasi altro mezzo di trasporto per i compiti ad essi affidati, previa intesa con il personale dirigente.
4. Resta ferma la competenza degli uffici e agenti di polizia giudiziaria e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

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