LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 5
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE PRODUZIONI DI SEMENTI SECONDO L'ART. 74, COMMA 2, DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 19 gennaio 1993
Art. 4
Comitato tecnico - scientifico
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico - scientifico, presieduto dall' Assessore regionale dell'Agricoltura o da un suo delegato, così composto:
a) da un esperto designato dall'Istituto di Agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università degli Studi di Bologna;
b) da un esperto designato dall'Ente nazionale sementi elette - Bologna;
c) da un esperto dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante - Bologna;
d) da un esperto designato dal Ministero dell'AGricoltura e delle Foreste - Ispettorato centrale repressione frodi;
e) da due esperti nel settore della Produzione sementiera, designati dalla Giunta regionale;
f) da un addetto al Servizio produzioni agricole dell'Assessorato all'Agricoltura e Alimentazione della Regione Emilia - Romagna, esperto nella materia.
2. Le funzioni di segretario del Comitato tecnico - scientifico sono svolte da un collaboratore regionale.
3. Le sedute del Comitato tecnico - scientifico sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai componenti del Comitato tecnico - scientifico che non appartengono al ruolo regionale e che non hanno con la Regione alcun rapporto di servizio si applicano le norme previste dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49, e dalla LR 18 marzo 1985, n. 8, relativamente al pagamento dei gettoni di presenza e al rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori del Comitato stesso.