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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE PRODUZIONI DI SEMENTI SECONDO L'ART. 74, COMMA 2, DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 19 gennaio 1993

Art. 4
Comitato tecnico - scientifico
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico - scientifico, presieduto dall' Assessore regionale dell'Agricoltura o da un suo delegato, così composto:
a) da un esperto designato dall'Istituto di Agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università degli Studi di Bologna;
b) da un esperto designato dall'Ente nazionale sementi elette - Bologna;
c) da un esperto dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante - Bologna;
d) da un esperto designato dal Ministero dell'AGricoltura e delle Foreste - Ispettorato centrale repressione frodi;
e) da due esperti nel settore della Produzione sementiera, designati dalla Giunta regionale;
f) da un addetto al Servizio produzioni agricole dell'Assessorato all'Agricoltura e Alimentazione della Regione Emilia - Romagna, esperto nella materia.
2. Le funzioni di segretario del Comitato tecnico - scientifico sono svolte da un collaboratore regionale.
3. Le sedute del Comitato tecnico - scientifico sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai componenti del Comitato tecnico - scientifico che non appartengono al ruolo regionale e che non hanno con la Regione alcun rapporto di servizio si applicano le norme previste dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49, e dalla LR 18 marzo 1985, n. 8, relativamente al pagamento dei gettoni di presenza e al rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori del Comitato stesso.

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