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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE PRODUZIONI DI SEMENTI SECONDO L'ART. 74, COMMA 2, DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 19 gennaio 1993

Art. 5
Compiti del Comitato tecnico - scientifico
1. Il Comitato tecnico - scientifico è organo consultivo della Regione Emilia - Romagna ed ha i seguenti compiti:
a) propone alla Giunta regionale l'elenco delle specie e delle varietà per le quali devono essere prevalenti i campioni, il numero di essi, le modalità di prelievo e le norme tecniche relative alla condizione delle prove, qualora non risultino previste dalla vigente legislazione;
b) valuta e comunica alla Giunta regionale i risultati delle analisi eseguite sui campioni prelevati;
c) segnala alla Giunta regionale gli estremi delle violazioni riscontrate.

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