LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 5
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE PRODUZIONI DI SEMENTI SECONDO L'ART. 74, COMMA 2, DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 19 gennaio 1993
Art. 5
Compiti del Comitato tecnico - scientifico
1. Il Comitato tecnico - scientifico è organo consultivo della Regione Emilia - Romagna ed ha i seguenti compiti:
a) propone alla Giunta regionale l'elenco delle specie e delle varietà per le quali devono essere prevalenti i campioni, il numero di essi, le modalità di prelievo e le norme tecniche relative alla condizione delle prove, qualora non risultino previste dalla vigente legislazione;
b) valuta e comunica alla Giunta regionale i risultati delle analisi eseguite sui campioni prelevati;
c) segnala alla Giunta regionale gli estremi delle violazioni riscontrate.