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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE PRODUZIONI DI SEMENTI SECONDO L'ART. 74, COMMA 2, DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 19 gennaio 1993

Art. 6
Accertamento delle violazioni e sanzioni
1. Il produttore o il venditore, responsabile dell'apposizione del cartellino, che vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sementi per le quali non sono previsti controlli preventivi in fase di produzione:
a) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 300.000 a Lire 1.800.000 per sementi di provenienza diversa da quella indicata sul cartellino;
b) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 400.000 a Lire 2.400.000 per sementi che non possiedono la prescritta purezza o identità varietale;
c) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per sementi infestate da malattie o da organismi nocivi che riducono il calore di utilizzazione delle stesse. Qualora si tratti di malattie diffusibili e pericolose e non eliminabili con i mezzi terapeutici conosciuti, indipendentemente dalla applicazione della sanzione pecuniaria, si procede al sequestro delle sementi e il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio ordina la distruzione delle sementi infestate, da parte della ditta interessata, senza indennizzo;
d) è punito una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200.000 a Lire 2.000.000 per sementi che non possiedono il grado di energia germinativa che è fissato da specifiche disposizioni di legge.
2. Chiunque si rifiuta di fornire o di fare prevalere i campioni di sementi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 250.000 a Lire 1.250.000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle relative sanzioni si osservano le disposizioni della LR 28 aprile 1984, n. 21.
4. SOno fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

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