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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE PRODUZIONI DI SEMENTI SECONDO L'ART. 74, COMMA 2, DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 del 19 gennaio 1993

INDICE

Art. 1 - Controlli
Art. 2 - Procedimenti Analisi dei campioni e revisione delle analisi
Art. 3 - Prelievo dei campioni
Art. 4 Comitato tecnico - scientifico
Art. 5 Compiti del Comitato tecnico - scientifico
Art. 6 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
Art. 7 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Controlli
1. Per garantire gli agricoltori operanti sul territorio regionale sulle idoneità dei materiali sementieri che non sono assoggettati a preventivo controllo ufficiale ai fini della certificazione, la presente legge prevede controlli a cura dell'Amministrazione regionale da effettuarsi all'immissione in commercio degli stessi.
2. I controlli di cui al comma 1 sono disposti ai fini dell' accertamento delle caratteristiche e dei requisiti indicati al secondo comma dell'art. 74 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, e sono effettuati sulla base dei parametri fissati dalla legislazione statale vigente in materia di attività sementiera.
Art. 2
Procedimenti Analisi dei campioni e revisione delle analisi
1. L'accertamento delle caratteristiche e dei requisiti dei prodotti sementieri è compiuto mediante analisi dei campioni.
2. Le analisi accertano, in particolare:
a) la germinabilità, l'energia germinativa e la provenienza;
b) lo stato fitosanitario;
c) la purezza della razza, da determinarsi mediante coltivazioni in parcella.
Le analisi sull'energia germinativa sono effettuate se e in quanto accertabile attraverso metodi scientificamente riconosciuti.
3. Gli esami relativi all'accertamento dello stato fitosanitario sono effettuati dall'Osservatorio regionale per le malattie delle piante.
4. Gli esami relativi all'accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera c) del comma 2 sono effettuati, previa apposita convenzione, dal Laboratorio di ricerca e analisi sementi della Università degli Studi di Bologna e dal Consorzio emiliano - romagnolo - Aziende sperimentali ( CERAS) di Bologna.
5. L'interessato alla revisione delle analisi ne richiede la effettuazione al competente Assessorato regionale, con istanza scritta, da inoltrare nel termine di quindici giorni dalla comunicazione delle analisi di prima istanza, che deve essere allegata all'istanza medesima. Le analisi sono effettuate dai laboratori specializzati di cui a decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 18 luglio 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1986, n. 244.
Art. 3
Prelievo dei campioni
1. Al prelievo dei campioni per la effettuazione delle analisi provvedono agenti accertatori dell'Amministrazione regionale abilitati ai sensi dell'art. 6 della LR 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
2. Gli agenti accertatori, per lo svolgimento del compito loro demandato, possono accedere ai locali di selezione, confezionamento, deposito, vendita e rivendita delle sementi, nonchè nelle aziende agrarie utilizzatrici.
3. Ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla organizzazione del commercio con l'estero ai sensi della lettera b) dell'art. 71 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, gli agenti incaricati hanno altresì libero accesso agli aeroporti, autoporti, stazioni ferroviarie, tramviarie, marittime, a bordo di piroscafi e di aerei, nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tramvie, autocarri, stive di piroscafi, contenitori e a qualsiasi altro mezzo di trasporto per i compiti ad essi affidati, previa intesa con il personale dirigente.
4. Resta ferma la competenza degli uffici e agenti di polizia giudiziaria e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.
Art. 4
Comitato tecnico - scientifico
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico - scientifico, presieduto dall' Assessore regionale dell'Agricoltura o da un suo delegato, così composto:
a) da un esperto designato dall'Istituto di Agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università degli Studi di Bologna;
b) da un esperto designato dall'Ente nazionale sementi elette - Bologna;
c) da un esperto dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante - Bologna;
d) da un esperto designato dal Ministero dell'AGricoltura e delle Foreste - Ispettorato centrale repressione frodi;
e) da due esperti nel settore della Produzione sementiera, designati dalla Giunta regionale;
f) da un addetto al Servizio produzioni agricole dell'Assessorato all'Agricoltura e Alimentazione della Regione Emilia - Romagna, esperto nella materia.
2. Le funzioni di segretario del Comitato tecnico - scientifico sono svolte da un collaboratore regionale.
3. Le sedute del Comitato tecnico - scientifico sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.
4. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ai componenti del Comitato tecnico - scientifico che non appartengono al ruolo regionale e che non hanno con la Regione alcun rapporto di servizio si applicano le norme previste dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49, e dalla LR 18 marzo 1985, n. 8, relativamente al pagamento dei gettoni di presenza e al rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori del Comitato stesso.
Art. 5
Compiti del Comitato tecnico - scientifico
1. Il Comitato tecnico - scientifico è organo consultivo della Regione Emilia - Romagna ed ha i seguenti compiti:
a) propone alla Giunta regionale l'elenco delle specie e delle varietà per le quali devono essere prevalenti i campioni, il numero di essi, le modalità di prelievo e le norme tecniche relative alla condizione delle prove, qualora non risultino previste dalla vigente legislazione;
b) valuta e comunica alla Giunta regionale i risultati delle analisi eseguite sui campioni prelevati;
c) segnala alla Giunta regionale gli estremi delle violazioni riscontrate.
Art. 6
Accertamento delle violazioni e sanzioni
1. Il produttore o il venditore, responsabile dell'apposizione del cartellino, che vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sementi per le quali non sono previsti controlli preventivi in fase di produzione:
a) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 300.000 a Lire 1.800.000 per sementi di provenienza diversa da quella indicata sul cartellino;
b) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 400.000 a Lire 2.400.000 per sementi che non possiedono la prescritta purezza o identità varietale;
c) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per sementi infestate da malattie o da organismi nocivi che riducono il calore di utilizzazione delle stesse. Qualora si tratti di malattie diffusibili e pericolose e non eliminabili con i mezzi terapeutici conosciuti, indipendentemente dalla applicazione della sanzione pecuniaria, si procede al sequestro delle sementi e il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio ordina la distruzione delle sementi infestate, da parte della ditta interessata, senza indennizzo;
d) è punito una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 200.000 a Lire 2.000.000 per sementi che non possiedono il grado di energia germinativa che è fissato da specifiche disposizioni di legge.
2. Chiunque si rifiuta di fornire o di fare prevalere i campioni di sementi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 250.000 a Lire 1.250.000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle relative sanzioni si osservano le disposizioni della LR 28 aprile 1984, n. 21.
4. SOno fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal comma 4 dell'art. 2 la Regione Emilia - Romagna fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che viene dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio, a norma del disposto dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 14 gennaio 1993

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