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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale06/06/2006

Data di pubblicazione della legge modificante : 19/01/1993

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1993, n. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE PRODUZIONI DI SEMENTI SECONDO L'ART. 74, COMMA 2, DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 6

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Accertamento delle violazioni e sanzioni
1. Il produttore o il venditore, responsabile dell'apposizione del cartellino, che vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio sementi per le quali non sono previsti controlli preventivi in fase di produzione:
a) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 154 Euro a 929 Euro per sementi di provenienza diversa da quella indicata sul cartellino;
b) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 1.239 Euro per sementi che non possiedono la prescritta purezza o identità varietale;
c) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 258 Euro a 1.549 Euro per sementi infestate da malattie o da organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle stesse. Qualora si tratti di malattie diffusibili e pericolose e non eliminabili con i mezzi terapeutici conosciuti, indipendentemente dalla applicazione della sanzione pecuniaria, si procede al sequestro delle sementi e il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio ordina la distruzione delle sementi infestate, da parte della ditta interessata, senza indennizzo;
d) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 Euro a 1.032 Euro per sementi che non possiedono il grado di energia germinativa che è fissato da specifiche disposizioni di legge.
2. Chiunque si rifiuta di fornire o di fare prelevare i campioni di sementi è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 129 Euro a 645 Euro.
3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle relative sanzioni si osservano le disposizioni della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

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