LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1993, n. 8
INTEGRAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LR 14 AGOSTO 1989, N. 27, RECANTE NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI
(Legge di pura modifica all' art. 20 della L.R. 14 agosto 1989 n. 27)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 29 gennaio 1993
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 gennaio 1993