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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1993, n. 9

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROMOZIONE TURISTICA(AGERTUR) E DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA(APT)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 3 febbraio 1993

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. In attesa della legislazione di riordino dell'organizzazione turistica regionale, i Consigli di amministrazione dell'Agenzia regionale di promozione turistica( AGERTUR) e delle Aziende di promozione turistica( APT), previsti rispettivamente dagli articoli 31 e 14 della LR 20 gennaio 1986, n. 2, sono sciolti.
2. Per le Aziende di promozione turistica, le competenze degli organi di amministrazione indicati al comma 1, sono esercitate da Amministratori straordinari individuati nei Presidenti in carica, anche se scaduti, assistiti nelle loro funzioni dai direttori degli enti. Per l'Agenzia regionale di promozione turistica, da un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e dal Vicepresidente in carica anche se scaduti. Il direttore di AGERTUR partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario del Collegio stesso. In caso di parità di voti nell'Ufficio di Presidenza, prevale il voto del Presidente.
3. Ferme restando le disposizioni concernenti l'esecutività degli atti, le deliberazioni concernenti le assunzioni temporanee, le acquisizioni di personale con procedure di mobilità, le deliberazioni concernenti il trattamento economico e giuridico del personale e quelle concernenti alienazioni, acquisti, forniture ed appalti di importo superiore a 100 milioni, sono adottate previo conforme parere della Giunta regionale, ovvero dell'Assessore a tal fine delegato.
4. Durante il regime di amministrazione straordinaria non possono essere effettuate assunzioni o assegnazioni di personale a favore degli enti indicati al comma 1, fatte salve le assunzioni temporanee previste dall'art. 17 della LR 12 dicembre 1985, n. 27 e le acquisizioni di personale attraverso procedure di mobilità.
5. Per la predisposizione di programmi promozionali di maggior rilievo, l'amministrazione straordinaria si avvale del parere obbligatorio delle organizzazioni di categoria degli operatori turistici indicati all'art. 14, comma 1, lettere d), e), f) e g) della LR 20 gennaio 1986, n. 2; nonchè di quello dei Sindaci dei Comuni turistici maggiormente rappresentativi individuati ai sensi delle lett. a), comma 1, dello stesso articolo 14.
6. L'amministrazione straordinaria prevista dai precedenti commi avrà termine al 30 settembre 1993. Essa cessa anche precedentemente a tale termine qualora intervengano leggi regionali di riordino o soppressione degli enti indicati al comma 1.
7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dell'Amministratore straordinario, il Consiglio regionale provvede alla sua sostituzione, con votazione adottata a maggioranza dei Consiglieri presenti.
8. Alla nomina di cui al comma 7 non si applica l'art 3 della LR 17 marzo 1980 n. 18.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 Cost. Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 St. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 febbraio 1993

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