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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge detta norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150 mila volts, trasferite alle Regione ai sensi dell' art. 87 e dell'art. 88, punto 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, al fine di assicurare:
a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
b) la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
d) lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione di costruzione e di esercizio degli elettrodotti.
2. L'esercizio delle suddette funzioni è delegato alle Amministrazioni provinciali. Spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni medesime, nonchè la cura dei rapporti con lo Stato e con le altre Regioni

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