Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 19/10/2017 | |
2. | ![]() | 15/07/2016 | |
3. | ![]() | 30/06/2014 | |
4. | ![]() | 30/07/2013 | |
5. | ![]() | 09/12/2002 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 25/02/1993
LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10
NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge detta norme per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150 mila volts, trasferite alle Regione ai sensi dell' art. 87 e dell'art. 88, punto 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
, al fine di assicurare:

a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
b) la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti;
c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
d) lo snellimento delle procedure per l'autorizzazione di costruzione e di esercizio degli elettrodotti.
2. L'esercizio delle suddette funzioni è delegato alle Amministrazioni provinciali. Spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento delle funzioni medesime, nonchè la cura dei rapporti con lo Stato e con le altre Regioni