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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/05/2021
2. Testo Coordinato29/05/2020
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato18/07/2017
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato15/07/2016
10. Testo Coordinato30/05/2016
11. Testo Coordinato29/12/2015
12. Testo Coordinato30/07/2015
13. Testo Coordinato24/07/2014
14. Testo Coordinato24/07/2014
15. Testo Coordinato30/06/2014
16. Testo Coordinato13/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato12/02/2010
19. Testo Coordinato24/12/2009
20. Testo Coordinato30/11/2009
21. Testo Coordinato30/10/2008
22. Testo Coordinato28/07/2006
23. Testo Coordinato27/07/2005
24. Testo Coordinato18/02/2005
25. Testo Coordinato28/12/2004
26. Testo Coordinato28/07/2004
27. Testo Coordinato15/04/2004
28. Testo Coordinato20/01/2004
29. Testo Coordinato20/01/2004
30. Testo Coordinato13/03/2003
31. Testo Coordinato13/03/2003
32. Testo Originale26/04/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 25/02/1993

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 11
Rapporti con i PRG
1. I Piani regolatori generali( PRG) recepiscono le linee e gli impianti elettrici dichiarati di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 5.
2. I PRG individuano le linee ed impianti elettrici di tensione uguale o superiore a 30 mila volts e stabiliscono le relative fasce di rispetto, in cui non sono ammesse nuove costruzioni, secondo le distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Nelle aree individuate nel territorio urbanizzato, di cui al comma 2 dell'art. 13 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè nelle aree destinate a zona industriale e artigianale dal PRG, le distanze di cui al comma 2 possono essere ridotte purchè non siano superati i valori di campo elettrico e magnetico di cui all'art. 4.
4. Il tracciato di nuove linee elettriche aeree di tensione compresa fra 30 mila e 150 mila volts non può attraversare aree classificate negli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A ai sensi dell'art. 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, nonchè " beni individui" soggetti a specifici provvedimenti di tutela ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno recante " Norme sulla protezione delle bellezze naturali" e successive modifiche e integrazioni.

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