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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 12
Sanzioni
1. L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, senza la preventiva autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, è assoggettata ad una sanzione amministrativa, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori per un importo da Lire 2 milioni a Lire 20 milioni.
2. In caso di esecuzione abusiva delle opere previste dalla presente legge nonchè in caso di decadenza è comunque fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino. Nell'ipotesi di inerzia da parte dell'obbligato, si provvede d' ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla LR 28 aprile 1984, n. 21

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