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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 16
Catasto
1. La Regione, in collaborazione con le Province - che provvedono al rilevamento dei dati - istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto delle linee ed impianti elettrici, articolato territorialmente a livello provinciale. All'istituzione delle suddette basi informative si provvede con le procedure dettate dalla LR 26 luglio 1988, n. 30 recante " Costituzione del sistema informativo regionale".

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