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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10

NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150 MILA VOLTS. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 25 febbraio 1993

Art. 2
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici
1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale sia compresa fra 401 e 150 mila volts, di opere accessorie, nonchè di varianti di quelli esistenti sono soggetti ad autorizzazione, che può motivatamente imporre obblighi speciali o particolari prescrizioni. L'autorizzazione è rilasciata nell'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni della presente legge e previa acquisizione, a cura del richiedente, degli atti che consentano l'attraversamento di zone soggette a specifica tutela, definite, in particolare, dagli strumenti di pianificazione territoriale regionale.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le opere relative alle linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale non sia superiore a quattrocento volts, alle linee di cavo la cui tensione nominale non sia superiore a cinquemila volts, alle opere accessorie, nonchè alle varianti di quelle esistenti. Coloro che esercitano linee ed impianti non soggetti ad autorizzazione sono tenuti a fornire semestralmente, ai Comuni interessati, l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalla relative planimetrie.
3. Le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i programmi annuali degli interventi. Dei programmi è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le autorizzazioni richieste sono rilasciate in via prioritaria sulla base di detti programmi annuali, salvi i casi di sopravvenuta urgenza.
4. Le forme e le modalità per la presentazione delle domande sono stabilite con atto amministrativo. Tali domande devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del richiedente. Le domande sono corredate da:
a) una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera;
b) l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria. Le spese di istruttoria sono determinate in misura fissa, aggiornate annualmente dalla Giunta regionale sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita, nei seguenti importi: Lire 300 mila per gli elettrodotti fino a cinque km.; Lire 600 mila per gli elettrodotti oltre i cinque km. e fino a venti km; Lire un milione per gli elettrodotti oltre i venti km.
5. Gli enti e le imprese che, ai sensi dei nn. 5, 6 e 8 dell' art. 4 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 Sito esterno recante la " Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche", esercitano l'attività di trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, oltre alla documentazione di cui al comma 4, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attività elettriche.
6. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, nella costruzione e nell'esercizio degli impianti, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e a darne atto, con apposite dichiarazioni, in sede di progetto, di direzione dei lavori e di collaudo.
7. Nel caso che le opere interessino il territorio di due o più province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla Giunta regionale, acquisito il parere delle province interessate. In tal caso la relativa domanda è presentata alla Regione, fermi restando i termini del procedimento stabiliti all'art. 3.

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